23/10/2012 - 11.29

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: QUANDO LA DISINFORMAZIONE E' MIRATA...

A TUTTE LE SOCIETA’ FIKBMS

Facendo seguito alle e-mail e newsletter private del Consigliere dott. Di Blasi che circolano da qualche tempo in merito a un numero imprecisato di ASD, a cui sarebbe stato rifiutato il voto pur avendone i requisiti, ricordiamo ancora una volta a tutti gli Associati che esiste un’ UNICA Segreteria federale a cui rivolgersi e a cui porre tutte le domande in caso di dubbi sulla propria estromissione dalla lista delle Società aventi diritto al voto.

Come da Regolamento Organico infatti (Art. 93 - Attribuzione del numero dei voti ed elenco ufficiale - comma 1.  I voti sono attribuiti agli Affiliati dalla Segreteria federale), il monitoraggio delle ASD aventi diritto al voto è compito esclusivo della Segreteria federale retta dal Segretario Generale. Lo stesso Statuto federale (all'articolo 22 Commissione Verifica Poteri - comma 7) esclude da parte del Presidente e del Consiglio federale qualsivoglia forma di controllo avendo a suo tempo nominato il Segretario Generale allo svolgimento di tale funzione.

Invece di creare volutamente disinformazione generale invitiamo dunque ufficialmente il dott. Di Blasi a contattare il Segretario Generale affinché gli presenti urgentemente l’elenco delle società che a suo dire non sarebbero rientrate nel diritto, in modo tale da poter spiegare loro punto per punto le eventuali mancanze. Qualora non ottemperasse a questo compito, che è quello di vigilare e far osservare i richiami statutari in qualità di Consigliere, sarà ritenuto personalmente responsabile poiché a conoscenza di informazioni che potrebbero compromettere la buona riuscita della prossima Assemblea Nazionale elettiva.

A buona memoria riportiamo le norme indicate all’interno della Guida Federale per ottenere il diritto al voto:

Da Guida Federale a pag. 7

All’atto dell’affiliazione e riaffiliazione tutte le Società devono produrre la documentazione a norma secondo i requisiti e i parametri disposti dall’art.29 dello statuto CONI e previsti dall’art.90 della legge L. n.289/2002 e successive modifiche, per poter essere riconosciute come società effettive con diritto di voto.

Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società e delle associazioni sportive gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIKBMS.

Le affiliazioni/riaffiliazioni prive di tale documentazione verranno comunque elaborate dall’ufficio tesseramenti, ma rimarranno in sospeso per il riconoscimento effettivo, anche per quanto riguarda l’elettorato, fino al completamento della documentazione richiesta.

Se non si dovesse adempiere a quanto sopra, entro 30 giorni dall’iscrizione di affiliazione, la società non potrà essere riconosciuta come “effettiva” e sarà considerata come  “soggetto aggregato” secondo quanto disposto dal nostro statuto in riferimento all’art. 16bis, fermo restando che potranno partecipare all'attività sportiva federale.

Si segnala che il mancato riconoscimento ai fini sportivi e come “Società Effettiva” farà perdere lo status di “Società Sportiva” e con questo la perdita del diritto di voto, l’impossibilità ad iscriversi al Registro delle Società Sportive del CONI (fondamentale per ricevere qualsiasi forma di contribuzione da parte di enti pubblici) e per potere usufruire delle normative agevolate di cui alla Legge 398/91 di carattere fiscale, del lavoro e tributario.

Restiamo dunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento in merito.
Potete contattarci ai seguenti recapiti:

Segretario Generale FIKBMS
E-mail segretario@fikbms.net
Tel. 035 232592

Segreteria FIKBMS
E-mail: segreteria@fikbms.net
Tel. 039 321804

Cordiali saluti,

dr. Stefano Rigamonti - Segretario Generale F.I.KBMS