16/03/2017 - 15.08

Modello EAS: verifica dell’obbligo di ripresentazione

Per poter applicare e mantenere le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972 (norma sulla decommercializzazione dei proventi), gli Enti non commerciali di tipo associativo non possono esimersi dal procedere alla compilazione del modello EAS da inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 gg dalla costituzione dell’ente e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.

Soprattutto, per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.

Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.