20/11/2014 - 12.16

News fiscale - Antiriciclaggio

Con Risoluzione 19 novembre 2014, n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133.

In particolare è stato precisato che le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si applicano agli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 391/1991. Pertanto, l'obbligo di tracciabilità è applicabile:

  • non solo alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro;
  • ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anche queste destinatarie del regime fiscale recato dalla Legge n. 398/1991.