19/12/2012 - 16.57

NOVITA' FISCALI: INVIO NON TEMPESTIVO DEL MODELLO EAS E RIMESSIONE IN BONIS: RISOLUZIONE

Con Risoluzione 12 dicembre 2012, n. 110, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis in caso di invio non tempestivo del modello Eas.

In particolare, il documento di prassi ha precisato che gli enti non commerciali appartenenti all'area del Terzo settore che:
  •  - non hanno inviato il modello Eas possono comunque adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione di euro 258,00;
  •  - hanno inviato il modello Eas oltre i termini previsti possono regolarizzare la propria posizione fruendo della remissione in bonis, che consente loro di non ripresentare la comunicazione, a condizione che i dati precedentemente inviati non siano stati modificati e provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 258,00.