19/02/2012 - 12.34

PROMEMORIA PER L'UTILIZZO DEI COMPENSI DETESSATI art.67 DPR 917/86

OBBLIGHI CERTIFICATIVI - DICHIARATIVI:

 

Nel caso, in cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica o la Società Sportiva di cui all'articolo 90 della 289/2002, faccia uso dell'erogazione di Compensi per le attività previste dalla Legge, è consigliabile adottare le seguenti regole:

 

– sottoscrivere una lettera d’incarico per le prestazioni di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986;

– prima del pagamento dei compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 ricevere un’autocertificazione dei percipienti che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti ed il superamento o meno del limite annuo (solare) di € 7.500.

 

Nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese  forfetarie e Premi) da un solo soggetto, Associazione sportiva dilettantistica (coro, banda o filodrammatica), può sottoscrivere un’unica autocertificazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento, di esclusione di altri compensi della stessa natura ad opera di altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

 

In tal modo, possono essere evitate tutte le successive autocertificazioni (si veda l’esempio di autocertificazione pubblicata);

– rilasciare apposita certificazione ai percipienti entro il 28 mese di febbraio dell’anno successivo indicante i compensi a loro erogati;

– presentare la Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta (Mod. 770) entro il 30 aprile, inserendo tutti i compensi (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese  forfetarie e Premi) erogati a prescindere  dall’applicazione della ritenuta d’imposta;

– effettuare i pagamenti dei compensi in oggetto, aventi importo superiore ad € 516,46 (art. 25, co. 5, L. 13.5.1999, n. 133), attraverso conto corrente bancario o postale intestato all’associazione sportiva dilettantistica (coro, banda o filodrammatica).

 

Nel caso, non fossero rispettate le sopra evidenziate indicazioni, il compenso (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese  forfetarie e Premi)  concorrono a formare interamente il reddito Irpef del percipiente e fa decadere dal diritto alle agevolazioni di cui alla LEGGE 398/1991. Per i pagamenti di importo pari o inferiore a € 516,46, salvo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione DPR 600/73 e articolo 2220 c.c., non è necessario effettuare i pagamenti tramite conto corrente bancario o postale.

 

Nuovi rimborsi Legge 26 novembre 1999 n. 473 - facsimile