PROMEMORIA PER L'UTILIZZO DEI COMPENSI DETESSATI art.67 DPR 917/86
OBBLIGHI CERTIFICATIVI - DICHIARATIVI:
Nel caso, in cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica o la Società Sportiva di cui all'articolo 90 della 289/2002, faccia uso dell'erogazione di Compensi per le attività previste dalla Legge, è consigliabile adottare le seguenti regole:
– sottoscrivere una lettera d’incarico per le prestazioni di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986;
– prima del pagamento dei compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 ricevere un’autocertificazione dei percipienti che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti ed il superamento o meno del limite annuo (solare) di € 7.500.
Nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese forfetarie e Premi) da un solo soggetto, Associazione sportiva dilettantistica (coro, banda o filodrammatica), può sottoscrivere un’unica autocertificazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento, di esclusione di altri compensi della stessa natura ad opera di altre società o associazioni sportive dilettantistiche.
In tal modo, possono essere evitate tutte le successive autocertificazioni (si veda l’esempio di autocertificazione pubblicata);
– rilasciare apposita certificazione ai percipienti entro il 28 mese di febbraio dell’anno successivo indicante i compensi a loro erogati;
– presentare la Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta (Mod. 770) entro il 30 aprile, inserendo tutti i compensi (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese forfetarie e Premi) erogati a prescindere dall’applicazione della ritenuta d’imposta;
– effettuare i pagamenti dei compensi in oggetto, aventi importo superiore ad € 516,46 (art. 25, co. 5, L. 13.5.1999, n. 133), attraverso conto corrente bancario o postale intestato all’associazione sportiva dilettantistica (coro, banda o filodrammatica).
Nel caso, non fossero rispettate le sopra evidenziate indicazioni, il compenso (Indennità forfetarie di trasferta, Rimborsi di spese forfetarie e Premi) concorrono a formare interamente il reddito Irpef del percipiente e fa decadere dal diritto alle agevolazioni di cui alla LEGGE 398/1991. Per i pagamenti di importo pari o inferiore a € 516,46, salvo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione DPR 600/73 e articolo 2220 c.c., non è necessario effettuare i pagamenti tramite conto corrente bancario o postale.