19/02/2012 - 12.36

STATUS DI SPORTIVO DILETTANTE

Nel nostro ordinamento manca una definizione precisa dello status di sportivo dilettante che, conseguentemente, non può che essere desunta, "a contrariis", dalle definizioni fornite dalla legge che disciplina il professionismo sportivo.

 

I criteri di individuazione degli sportivi professionisti sono stati stabiliti con l'articolo 2, legge 91/1988. In tal senso, devono essere considerati tali gli atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori sportivi che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse.

 

Con delibera n. 469/1988, il CONI ha, altresì, individuato le attività sportive svolte in modo professionistico all'interno delle Federazioni. Tra tutte le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, sono solo sei quelle all'interno delle quali vengono svolte attività professionistiche:

 

- Federazione italiana giuoco calcio
- Federazione ciclistica italiana
- Federazione italiana pallacanestro
- Federazione italiana golf
- Federazione motociclistica italiana
- Federazione pugilistica italiana.

 

Ne consegue, che tutte le altre attività sportive svolte in federazioni non comprese nell'elenco diramato dal CONI sono da considerarsi dilettantistiche, e tutti gli atleti che versano in una condizione diversa da quella esplicitata dal citato articolo 2, debbano considerarsi dilettanti.